A chi è rivolto
Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune
Descrizione
Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , in combinato disposto con le altre modifiche al T.U.E., hanno reso residuale l’utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Infatti con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all’art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23) oppure all’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 :
- Manutenzione straordinaria (leggera)Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i prospetti, la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico.Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, attuabili con CILA, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. - Restauro e risanamento conservativo (leggero)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi, che non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
- Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
- Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da realizzare con strutture in muratura.
Realizzazione di pertinenze minoriInterventi che le norme tecniche degli Strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Con le modifiche apportate all’ Art. 48 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , è stato determinato che sono eseguiti mediante comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), i mutamenti della destinazione d’uso, tra categorie ex Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , c. 1 lett. a) e b), che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .E’ stato altresì disposto, ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , così come modificato dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , che i passaggi tra eventuali sottocategorie stabilite dal Comune, anche in assenza di opere edilizie, sono da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.
Prima della presentazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione.
La comunicazione non può essere presentata per presentare varianti progettuali a Permessi di Costruire, DIA o SCIA relativi ad interventi in corso di realizzazione.
La mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 e dal Regolamento Edilizio.
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Comune di RECETTO
Come fare
Per usufruire del servizio, consultare lo Sportello Unico Digitale
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nello Sportello Unico Digitale
- Lista reperibile nello Sportello Unico Digitale
Cosa si ottiene
Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso
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Pagina aggiornata il 22/08/2024